
Il mantenimento dei figli è un dovere tutelato dalla nostra Costituzione, all’art. 30, il quale sancisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio”. I genitori devono, dunque, provvedere sempre e comunque al mantenimento dei figli. Il mantenimento dell’ex coniuge è disciplinato, invece, dal codice civile all’art. 156 c.c., nel caso in cui questi non goda di redditi propri. Nell’ambito delle separazioni e dei divorzi, accade spesso che uno dei due ex coniugi ometta di versare all’altro il mantenimento per sé e per i figli. Come tutelarsi in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento a figli ed ex coniuge?
DI COSA PARLIAMO
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio
A seguito della separazione dei coniugi, generalmente, il Giudice pone a carico del coniuge economicamente più forte l’obbligo di versare un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge che è privo di redditi o comunque che non sia in grado di mantenersi in autonomia.
Di natura sostanzialmente differente è invece l’assegno di mantenimento dovuto da uno dei due ex coniugi in favore dell’altro finalizzato al mantenimento dei figli minori. Il codice civile impone, infatti ,ai coniugi separati o divorziati il dovere di sostentamento della prole: ciò nell’ottica di tutelare l’interesse superiore della crescita dei figli.
L’ assegno divorzile ha sempre una funzione di assistenza materiale, ma si differenzia dall’assegno di mantenimento in quanto viene corrisposto al coniuge più bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente con la sentenza di divorzio. Nel momento in cui viene a sciogliersi il nucleo familiare occorre intervenire in difesa delle condizioni vitali del coniuge economicamente più debole.
Rimedi civili in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento
Se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento posto a suo carico dal giudice nel corso di una separazione o di un divorzio, è possibile recuperare queste somme con diversi strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento.
Innanzitutto, il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, il quale predisporrà una diffida indirizzata all’ex coniuge inadempiente, nel quale gli verrà intimato il pagamento delle rate di mantenimento scadute.
A questo punto, se perdura l’inadempimento, è possibile procedere con un’azione esecutiva nei confronti dell’ex coniuge, ovvero con:
- pignoramento immobiliare: se l’ex coniuge è proprietario di un immobile, è possibile pignorarlo;
- pignoramento mobiliare: è possibile pignorare dei beni mobili di proprietà dell’ex coniuge, tra i quali sono compresi anche gli autoveicoli;
- pignoramento presso terzi: in questo caso si vanno a pignorare i conti corrente dell’ex coniuge o il suo stipendio.
In caso di separazione, l’art. 156 del codice civile, al comma 6, prevede altri due strumenti di tutela specifici, il sequestro e il pagamento diretto.
Più precisamente, il comma 6 dell’art. 156 c.c. prevede: “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”
Il coniuge beneficiario dell’assegno potrà chiedere al giudice, in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, che disponga a suo favore il pagamento diretto da parte di terzi (es. datore di lavoro o altri soggetti debitori del coniuge/genitore obbligato) che devono somme di denaro all’obbligato.
Il giudice in alternativa potrà ordinare il sequestro dei beni dell’obbligato al fine di garantire il pagamento dell’assegno.
Tutela penale in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento a ex coniuge e figli costituisce anche un reato. Se il vostro ex coniuge non versa l’assegno a voi o ai vostri figli potete rivolgervi ad un avvocato che si occupa di diritto penale e sporgere querela per i seguenti reati.
Il reato di cui all’art 570 c.p.: violazione degli obblighi di assistenza familiare
Fino a un paio di anni fa, e precisamente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 01/03/2018, n. 21, l’unica norma che poteva, in astratto, punire la condotta del mancato versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge, era l’art. 570 c.p.
La norma punisce tutta una serie di condotte che violano gli obblighi di assistenza familiare, tra le quali rientra il far mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.
Affinché possa dirsi integrata questa fattispecie di reato, è necessario che l’ex coniuge e i figli si trovino, a causa del mancato versamento dell’assegno di mantenimento, in uno stato di bisogno.
Questa norma trova applicazione, per esplicita previsione normativa, nei confronti dei figli minori, degli ascendenti (genitori) e del coniuge (non separato). L’art 12-sexies della legge sul divorzio ha poi esteso le sanzioni penali previste dall’art 570 c.p. anche all’ipotesi in cui si facciano mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge divorziato.
Il reato di cui all’art. 570 bis c.p.: violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Con il D.lgs del 01/03/2018 n. 21 è stato introdotto nel codice penale anche l’art. 570 bis c.p. che estende l’applicabilità delle sanzioni penali previste dall’art. 570 c.p. anche al coniuge che non adempie all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di divorzio, separazione o nullità del matrimonio.
In questo caso, a differenza di quanto previsto dall’art. 570 c.p., non è richiesto che il beneficiario dell’assegno si trovi in uno stato di bisogno. Se, quindi, il figlio o l’ex coniuge beneficiario di assegno sono aiutati economicamente da altre persone o hanno redditi propri e, quindi, non si trovano in stato di bisogno, il mancato pagamento dell’assegno rimane comunque un reato.
Una situazione di difficoltà economica fa venir meno l’obbligo di corrispondere l’assegno?
Molto spesso l’ex coniuge obbligato a pagare l’assegno si rifiuta di versare il mantenimento sostenendo di trovarsi in una situazione di difficoltà economica, ad esempio a causa di un recente licenziamento o di una riduzione di reddito. Ci si è chiesti se, in questo caso, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento a figli ed ex coniuge sia comunque un reato.
Per escludere la responsabilità penale in capo al coniuge obbligato occorre dimostrare di trovarsi in uno stato di reale ed effettiva impossibilità economica; non sarà, quindi, sufficiente provare la semplice riduzione di entrate o la difficoltà economica. Neanche lo stato di disoccupazione può costituire causa di esclusione della responsabilità: la perdita del lavoro, infatti, non fa venir meno il dovere di mantenere i figli.
Pertanto, non basterà produrre una lettera di licenziamento ma occorrerà provare un impedimento oggettivo, ovvero uno stato di effettiva indisponibilità economica persistente, oggettiva ed incolpevole.