
Il tema della sicurezza è di grande attualità. Ogni famiglia ha il diritto di sentirsi protetta all’interno delle mura domestiche. A tal fine, è sempre più diffusa l’installazione di apparecchi di videoregistrazione che, se affissi al di fuori della propria abitazione, possono scongiurare furti e intrusioni illecite. Se, però, si vive all’interno di un condominio, è necessario contemperare le esigenze di sicurezza con il diritto alla privacy degli altri condomini. Quali sono le regole da rispettare per la videosorveglianza in condominio?
DI COSA PARLIAMO
La videosorveglianza in condominio nella legge 220/2012
In tema di videosorveglianza condominiale, non si può non citare la tanto attesa riforma del condominio, introdotta con legge 220 del 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013. Con tale atto normativo, il legislatore ha definitivamente sancito la liceità dell’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni di un condominio, soffermandosi, inoltre, sui poteri dell’assemblea condominiale nelle decisioni inerenti gli stessi.
Le delibere assembleari sulla videosorveglianza in condominio
Il nuovo art 1122-ter codice civile., introdotto con la cosiddetta “riforma del condominio”, prevede la possibilità di installare nelle aree comuni delle videocamere al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i condomini. Le decisioni in materia devono essere adottate dall’assemblea con le maggioranze richieste dalla legge per le delibere ordinarie.
Cosa si intende per parti comuni dell’edificio?
Appurato il fatto che è del tutto lecito installare degli impianti di videosorveglianza nelle parti comuni del condominio, occorre chiarire cosa debba intendersi per “parti comuni”. L’art. 1117 del codice civile fornisce un elenco non esaustivo di quelle che sono considerate parti comuni dell’edificio. Tra queste, vi rientrano:
- atrio;
- scale;
- tetto;
- ascensore;
- giardino condominiale;
- aree destinate a parcheggio.
Le regole per la videosorveglianza nelle parti comuni
L’installazione di videocamere nelle parti comuni dell’edificio, soggiace a regole ben precise. Gli obblighi che vigono in ambito condominiale, derivanti dall’applicazione del Codice della Privacy e del provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante della Privacy, sono:
– segnalazione della presenza di telecamere con appositi cartelli indicatori;
– le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare;
– le relative registrazioni possono essere conservate per un periodo tendenzialmente non superiore a 48 ore;
– alle immagini registrate possono avere accesso solamente le persone autorizzate, quali l’amministratore di condominio e le autorità di pubblica sicurezza.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato un interessante vademecum in materia di condominio e privacy, che raccoglie tutte le regole attualmente in vigore.
Il divieto di videosorveglianza “settoriale”
La riforma del condominio, pur concedendo la possibilità di installare telecamere nelle parti comuni, vieta categoricamente la videosorveglianza cosiddetta “settoriale”. Con quest’ultima si intende l’installazione di apparecchi di videosorveglianza in luoghi (come, ad esempio sulla rampa di scale attigua al proprio appartamento) nei quali non vi è alcun interesse per la sicurezza condominiale, pur essendo parti comuni. L’assemblea, dunque, non potrà, nemmeno all’unanimità dei voti, approvare l’installazione di apparecchi di registrazione in questi luoghi.
Un condomino può autonomamente installare telecamere nelle aree comuni?
Quando le videocamere vengono installate per fini esclusivamente personali, non si applicano le norme del Codice della Privacy. Il singolo condomino, quindi, può installare delle videocamere al di fuori del proprio appartamento, per monitorare gli spostamenti che avvengono all’esterno della propria abitazione. In tal caso, però, le telecamere dovranno inquadrare solamente l’ingresso del soggetto autore dell’installazione. Se, invece, la telecamera dovesse includere nell’inquadratura anche l’intero pianerottolo o la porta di ingresso del vicino, si commetterebbe il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis) poiché, in particolare nella seconda ipotesi, verrebbero riprese immagini che, per legge, devono rimanere private.
Videosorveglianza in condominio: si può registrare l’assemblea condominiale?
Il Garante della privacy, nel vademecum, ha chiarito che “… l’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti”. Il presidente dell’assemblea, dunque, prima dell’inizio della stessa, ha l’obbligo di mettere al corrente tutti i partecipanti che detta riunione sarà videoregistrata e che il file video sarà trattato nei limiti imposti dalla legge.