Il c.d. “tamponamento” è un tipo di sinistro stradale che si realizza quando un veicolo urta, con la sua parte anteriore, la parte posteriore di un altro veicolo che lo precede in strada. Può accadere che il tamponamento coinvolga più di due veicoli, dando vita ad un tamponamento a catena. Di chi è la responsabilità nei tamponamenti a catena?

Nei tamponamenti tra due auto la responsabilità è di chi tampona

Quando si verifica un incidente, l’art 2054 comma 2 del codice civile prevede una presunzione di corresponsabilità (concorso di colpa) in capo ai due conducenti. Nel tamponamento, la presunzione di corresponsabilità viene meno e la responsabilità viene addebitata in capo al veicolo tamponante. Ciò avviene nel rispetto dell’art. 141 del Codice della Strada, il quale obbliga il conducente a regolare la propria velocità sulla base delle caratteristiche del veicolo, della strada e del traffico e dell’art 149 del Codice della Strada, che prescrive di mantenere una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l’arresto tempestivo ed evitare le collisioni con i veicoli che precedono.
Pertanto, si presume che la colpa sia di chi tampona, a causa dell’inosservanza delle prescritte distanze di sicurezza, che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenatura e manovra.

La responsabilità nei tamponamenti a catena

Un’ipotesi frequente è quella del tamponamento a catena, ovvero che coinvolge diverse autovetture una dietro l’altra. Sono prospettabili due fattispecie differenti di tamponamento a catena, nelle quali la responsabilità si atteggia in maniera differente. Occorre, infatti, distinguere tra tamponamento a catena tra veicoli fermi in colonna e tra veicoli in movimento.

Il tamponamento a catena tra auto in colonna: chi paga?

Si parla di tamponamenti a catena tra auto in colonna quando un veicolo, tamponando quello che lo precede, provoca – a catena – altri tamponamenti tra veicoli incolonnati. Qui l’unico responsabile (obbligato quindi al risarcimento dei danni) è il conducente che, con la parte anteriore dell’autovettura, ha tamponato l’ultimo dei veicoli posti in colonna. È infatti questo soggetto a dare vita ai tamponamenti successivi, omettendo di regolare la velocità a seconda del traffico e di rispettare la distanza di sicurezza.
Questo principio è stato ribadito anche da una recente ordinanza (n. 15788 del 15 giugno 2018) della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “… nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa”.

Il tamponamento a catena tra auto in movimento: chi paga?

Nel caso in cui, al contrario, i veicoli coinvolti in un tamponamento a catena siano in movimento, ciascun veicolo risponderà soltanto dei danni provocati al veicolo che lo precede. In questa ipotesi, pertanto, non trova applicazione il principio di diritto secondo il quale è addebitata all’ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti.
Il primo dei veicoli tamponati, pertanto, avrà diritto ad essere risarcito dal veicolo tamponante, il quale, a sua volta, potrà far valere le sue ragioni nei confronti del veicolo che lo ha tamponato. Nel caso di veicoli in movimento, dunque, può dirsi che trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi e, quindi, con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna, il comma 2 dell’art. 2054 c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (vedi Cass. n. 18234/2008 ).
Ciò comporta, sul piano delle conseguenze risarcitorie, che ciascun conducente è responsabile dei danni subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal “suo” tamponante, del danno subito alla parte posteriore.

Il risarcimento nei tamponamenti a catena e l’indennizzo diretto

A chi dobbiamo rivolgere le nostre richieste risarcitorie se rimaniamo coinvolti in un tamponamento a catena?
Il Codice delle Assicurazioni private prevede che in caso di incidente tra due veicoli con solo danni alle autovetture e lesioni alle persone di lieve entità (cosiddette micropermanenti) la a richiesta di risarcimento vada indirizzata alla propria compagnia assicurativa (c.d. indennizzo diretto).
Fino a non molto tempo fa, nei casi di tamponamento a catena, poiché sono coinvolti più veicoli, non era possibile, per il risarcimento dei danni, ricorrere all’indennizzo diretto.
La domanda di indennizzo doveva, pertanto, essere indirizzata all’assicurazione del veicolo che aveva causato il sinistro.
Nel 2017, però, una tanto attesa ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3146/17) ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità o meno dell’indennizzo diretto, non è rilevante il numero dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale, purché la responsabilità sia imputabile ad uno solo.
Nel caso di tamponamento a catena di veicoli in colonna, pertanto, essendo la responsabilità di un solo veicolo (l’ultimo), gli altri potranno indirizzare le proprie richiesta risarcitorie direttamente alla propria compagnia assicurativa.
Nel caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, invece, non sarà applicabile il sistema dell’indennizzo diretto. In questa tipologia di tamponamenti, infatti, i veicoli responsabili sono più di uno (ognuno risponde per i danni provocati al veicolo che lo precede). La richiesta risarcitoria, pertanto, andrà indirizzata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile per i danni causati al proprio veicolo.

È sempre colpa di chi tampona?

Si sente spesso dire che “chi tampona deve sempre pagare”. Questa affermazione non è del tutto corretta. Infatti, si presume che chi tampona sia nel torto, ma il tamponante può fornire prova contraria e dimostrare che il sinistro non si è verificato per sua colpa. In altre parole, spetta al soggetto “tamponatore” dimostrare di essere nel pieno della ragione.
Il soggetto tamponante potrà, ad esempio, dimostrare che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile. Tra queste cause “scusanti”, possono rientrare, ad esempio, i fenomeni meteorologici, un malore o un comportamento abnorme del conducente dell’auto tamponata.
Se il veicolo tamponante riesce a dimostrare di aver mantenuto una velocità adeguata e la distanza di sicurezza e che l’urto si è verificato a causa di una frenata improvvisa e non necessaria del veicolo che lo precede, potrà esserci un’ipotesi di concorso di colpa dei due conducenti o, addirittura, l’addebito della responsabilità integralmente in capo al veicolo tamponato.