COVID-19Diritto del lavoro

La regolarizzazione di badanti, colf e braccianti nel D.L. Rilancio

By Maggio 27, 2020 Giugno 4th, 2020 No Comments
regolarizzazione badanti, colf e braccianti

Nel Decreto Rilancio n. 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio 2020, l’Esecutivo ha previsto una specifica procedura volta a regolarizzare una parte consistente di migranti che vivono nel nostro Paese e di lavoratori in nero. Questa misura, inserita all’art. 103 del Decreto Legge, mira alla regolarizzazione di badanti, colf e braccianti.

Chi può accedere alla procedura di regolarizzazione?

I potenziali fruitori delle nuove procedure di regolarizzazione sono, sostanzialmente, badanti, colf e braccianti.

L’art 103 prevede, infatti, al comma 3, l’applicazione della nuova normativa ai seguenti settori di attività:

– agricoltura, allevamento e zootecnia, acquacoltura, pesca e attività connesse;

– assistenza alla persona, ovvero persone che svolgono l’attività di badante nei confronti di anziani e/o disabili;

– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Le procedure di regolarizzazione di migranti e lavoratori in nero

Il Decreto Rilancio ha previsto due diverse procedure per la regolarizzazione dei migranti e dei lavoratori in nero, anche italiani, a cui possono ricorrere i datori di lavoro o, direttamente, i cittadini stranieri.

La regolarizzazione da parte dei datori di lavoro

L’art 103 del Decreto Rilancio vuole, innanzitutto, favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari consentendo ai datori di lavoro che impiegano lavoratori “in nero”, in particolare badanti, colf e braccianti, di regolarizzarli.

I datori di lavoro, pertanto, potranno presentare un’istanza volta a:

– concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;

– regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

La procedura per il migrante con permesso di soggiorno scaduto

La seconda procedura è rivolta a cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, purché alla data dell’8 marzo 2020 fossero ancora presenti sul territorio nazionale.

Per accedere alla procedura è, inoltre, necessario dimostrare di aver lavorato in passato, con contratto di lavoro in regola, in uno dei seguenti settori:

– agricoltura, allevamento e zootecnia, acquacoltura, pesca e attività connesse;

– assistenza alla persona, ovvero persone che svolgono l’attività di badante nei confronti di anziani e/o disabili;

– lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Questi soggetti possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, volto alla ricerca di un nuovo lavoro.

Se, nei sei mesi di validità del permesso provvisorio, il cittadino straniero trova un lavoro, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Come si presenta l’istanza per la regolarizzazione?

L’istanza per la regolarizzazione può essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020. Il 27 maggio il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha adottato un decreto che disciplina le modalità di presentazione della domanda.

In ogni caso, l’istanza dovrà essere indirizzata a :

Inps per la regolarizzazione dei lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;

sportello unico per l’immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari;

questura per il rilascio dei permessi di soggiorno provvisori.

Presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro a favore di cittadini extracomunitari

L’art 1 del decreto del 27 maggio 2020 indica la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro che intendono assumere un cittadino extracomunitario presente sul territorio italiano o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale

Per poter presentare l’istanza, il cittadino straniero deve:

  • dare prova di aver soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020 ed, in particolare, essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima di quella data, ovvero aver soggiornato in Italia per ragioni di visite, affari, turismo e studio (avendo rilasciato la dichiarazione di presenza prescritta dalla legge) o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici;
  • non aver lasciato il territorio italiano dopo l’8 marzo 2020.

Le istanze, indirizzate allo Sportello unico per l’immigrazione, vanno presentate online dalle ore 7,00 dell’1 giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro a favore di cittadini italiani o dell’Unione Europea

Le istanze per la regolarizzazione di rapporti di lavoro “in nero” già sussistenti con cittadini italiani o provenienti da Paesi membri dell’UE vanno presentate all’Inps.

La domanda, in particolare, può essere presentata dall’1 giugno al 15 luglio sull’apposita pagina del sito Inps.

La presentazione dell’istanza per il permesso di soggiorno temporaneo

I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 e che in passato abbiano già svolto attività nei settori indicati dal decreto (badanti, colf, braccianti) possono chiedere un permesso temporaneo di sei mesi al fine di cercare un nuovo lavoro.

L’istanza va indirizzata al Questore e dev’essere presentata presso gli uffici postali “sportello amico”, dove trovate il modulo di richiesta del permesso di soggiorno da compilare.

Per presentare la domanda è necessario:

  • avere il passaporto o altro documento equipollente ovvero attestato consolare rilasciato dal proprio Paese di origine;
  • essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
  • comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati.

All’istanza è necessario allegare:

  • copia del passaporto o altro documento equipollente;
  • copia del permesso di soggiorno scaduto o denuncia di smarrimento/furto;
  • indicazione del codice fiscale;
  • documentazione che comprovi lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti dal decreto (lavoro agricolo, cura della casa e della persona);
  • documentazione che attesti la dimora;
  • ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri della procedura (130,00 euro) tramite F24;
  • marca da bollo da 16 euro.

Per dimostrare di aver svolto, prima del 31 ottobre 2019, un’attività tra quelle rientranti nel D.L. Rilancio, possono essere allegati i seguenti documenti:

  • certificazione rilasciata dal centro per l’impiego;
  • contratto di lavoro;
  • cedolino di paga;
  • estratto conto previdenziale;
  • modello Unilav di assunzione;
  • certificazione unica;
  • stampa estratto conto bancario o postale da cui risulti l’accredito dello stipendio o fotocopia di assegno bancario o di quietanza cartacea relativa al pagamento dello stipendio;
  • bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto contro contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;
  • prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
  • qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro (comunicazioni o variazioni dell’orario di lavoro, richiesta di ferie o permessi, contestazioni disciplinari, ecc).

A seguito della presentazione della domanda, il cittadino straniero sarà convocato in questura per l’esame della sua richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Se, entro la scadenza dei 6 mesi, il lavoratore riesce a trovare lavoro nei settori indicati dal decreto, il permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Quali sono i costi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro?

Per la regolarizzazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è previsto il pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di euro 500,00 per ciascun lavoratore. Per le domande di permesso di soggiorno provvisorio per la ricerca di lavoro, avanzate direttamente dal lavoratore, il contributo da versare è pari ad euro 130,00, a cui si aggiungono euro 30,00 da versare all’ufficio postale per l’invio della domanda ed euro 16,00 di marca da bollo.

Il decreto rilancio prevede, inoltre, il pagamento di “un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale”, la cui misura dovrà, però, essere determinata da un apposito decreto.

Cause di esclusione dalla procedura di regolarizzazione

Ci sono delle categorie di soggetti che, però, non possono in alcun modo avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Cause di esclusione dal beneficio per i datori di lavoro

Sono esclusi dalla possibilità di presentare istanza per la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro i datori di lavoro che siano stati condannati, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di patteggiamento, per i seguenti reati:

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati;

– reati diretti al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione e mantenimento in schiavitù;

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale.

Cause di esclusione dal beneficio per i cittadini stranieri

Secondo il Decreto Rilancio, non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri:

– nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;

– che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

– che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa la sentenza di patteggiamento, per reati di terrorismo, per delitti contro la libertà personale, per reati inerenti gli stupefacenti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri stati, per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o sfruttamento della prostituzione;

– che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.

Leave a Reply