Responsabilità medica

Indennizzo per i danni da vaccino: a chi spetta e come richiederlo

By Aprile 30, 2020 Maggio 21st, 2020 No Comments
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I vaccini rappresentano un tema molto insidioso, che ha generato nell’opinione pubblica due posizioni contrapposte. Da una parte, coloro che ritengono che i vaccini siano utili, anzi, indispensabili per impedire il diffondersi di alcune malattie. Dall’altra, i cosiddetti “novax”, i quali, invece, sostengono che i vaccini siano inutili e dannosi per l’organismo umano.

Ciò detto, rimane come dato di fatto che i vaccini, nel corso della storia, abbiano scongiurato il diffondersi di moltissime malattie nel nostro Paese e, per questo motivo, lo Stato impone, specialmente a bambini e adolescenti, ma anche ad adulti per ragioni di lavoro o servizio, di sottoporsi a vari tipi di vaccinazioni. Può accadere, tuttavia, che il vaccino abbia delle spiacevoli ripercussioni sulla salute e sulla vita del bambino. In questi casi, seppur relativamente rari, è possibile ottenere da parte dello Stato un risarcimento danni da vaccino (o, meglio, un indennizzo) per le conseguenze che la pratica medica ha provocato.

Il danno da vaccino nella Legge 25 febbraio 1992 n. 210

La Legge 210 del 1992 è stata introdotta per far sì che i soggetti che rimangono danneggiati irreversibilmente a causa di un vaccino obbligatorio ottengano dallo Stato un ristoro, mediante un indennizzo.

In particolare la sopra citata Legge stabilisce, all’art. 1, che “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”.

La Corte Costituzionale, in una sua autorevole pronuncia, ci ha tenuto a precisare che tale indennizzo non ha natura risarcitoria, vale a dire tendente a riparare un danno ingiusto cagionato da responsabilità altrui, bensì è volto “… a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo…” (Corte Cost. n. 107 del 2012). Ma, nello specifico, chi ha diritto all’indennizzo?

Il diritto all’indennizzo per i danni da vaccino

Abbiamo detto che chi subisce danni irreversibili a causa di un vaccino obbligatorio ha diritto a ricevere dallo stato un indennizzo (chiamato comunemente, ed impropriamente, risarcimento danni da vaccino).

È utile ricordare che, nel momento in cui ci si sottopone ad un vaccino, ci possono essere due tipologie di effetti collaterali. La prima è costituita da una serie di effetti collaterali prevedibili, come un leggero aumento della temperatura o gonfiore e rossore della parte interessata dall’iniezione. Un’altra categoria è quella degli effetti gravi e non prevedibili che, pur estremamente rari, possono variare da difficoltà motorie irreversibili a disturbi neurologici.

Ad avere diritto ad un indennizzo da vaccino da parte dello Stato sono i soggetti vittime dei secondi effetti, purché essi siano, da un punto di vista di ragionevole probabilità scientifica, direttamente derivanti dall’iniezione del vaccino.

Come ottenere l’indennizzo per i danni da vaccino?

Come già accennato, la Legge 210/1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti che abbiano avuto conseguenze gravi ed irreparabili dal vaccino. Al fine di ottenere tale ristoro, il soggetto interessato deve, innanzitutto, espletare un iter amministrativo.

Come prima cosa, è necessario presentare una domanda, tramite la A.S.L. di riferimento, alla C.M.O. (Commissione Medico Ospedaliera) del Dipartimento di Medicina legale di Roma, la quale valuterà se ed in che misura ci sia stato un “danno” derivante direttamente dalla inoculazione del vaccino.

All’istanza, è indispensabile allegare prove e pareri di medici ed esperti che dimostrino, nel modo più esaustivo possibile, che la persona, prima di sottoporsi al trattamento sanitario, era totalmente sana e che non vi sono state altre cause o concause che possano aver contribuito all’insorgere della patologia comparsa successivamente al vaccino.

Nel caso in cui la presentazione di tale domanda venga rigettata, vi è la possibilità di agire giudizialmente, con l’assistenza di un avvocato con esperienza in materia di responsabilità sanitaria, contro il Ministero della Salute.

Nel caso in cui la somministrazione del vaccino sia stata eseguita da un assistente sanitario (o figure analoghe) in assenza del medico e dal trattamento siano derivate conseguenze alla salute del paziente, l’entità nel risarcimento sarà maggiore, poiché, alla lesione del bene giuridico salute (tutelato dall’art. 32 Cost.), si aggiunge la violazione degli obblighi di servizio.

In quanto si prescrive il diritto all’indennizzo?

I soggetti legittimati ed interessati ad ottenere l’indennizzo sono tenuti a presentare le relative domande entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dal momento della conoscenza del danno e della sua correlazione scientifica al vaccino effettuato. Inizialmente, l’indennizzo da vaccino era riconosciuto solamente per le vaccinazioni obbligatorie per legge. Oggi, a seguito di un’importante pronuncia della Corte Costituzionale (107/2012), tale risarcimento è stato esteso anche ai trattamenti sanitari non obbligatori, ma vivamente consigliati mediante, ad esempio, le campagne di sensibilizzazione a sottoporsi ad una determinata terapia.

A questo proposito la Corte di Cassazione, con un’importante e recentissima sentenza (Cass. Civ., sez. lav. n. 13208, 16 maggio 2019), ha stabilito che, per il vaccino contro la poliomielite, il risarcimento danni da vaccino vada esteso anche ai soggetti che si sono sottoposti a tale vaccino prima che diventasse obbligatorio, vale a dire nel periodo compreso tra il 1957 e il 1966 (anno in cui il vaccino antipoliomielitico divenne obbligatorio in Italia).

L’indennizzo per i danni da vaccino è trasmissibile agli eredi?

Rimane da chiedersi che cosa accada nel momento in cui un soggetto, rimasto leso nella sua integrità fisica da un vaccino, muoia senza che abbia potuto ricevere l’indennizzo.

In un caso simile, la somma che spettava al soggetto vaccinato a titolo di indennizzo viene ripartita tra gli eredi, in base alla propria quota ereditaria, testamentaria o legittima.

Se, però, la morte è conseguenza diretta e scientificamente provata dal vaccino, i parenti possono presentare una specifica ed autonoma domanda di indennizzo, ottenendo, a scelta, un assegno una tantum o un assegno reversibile per 15 anni.

In questo caso, gli aventi diritto che possono effettuare la richiesta sono (in ordine): il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minori di età, i fratelli maggiorenni.