RCA

Incidente stradale con veicolo fermo sulla corsia di emergenza: chi è responsabile?

By Ottobre 9, 2020 No Comments
sinistro auto corsia emergenza

La corsia d’emergenza è definita dall’art. 3 del Codice della Strada. Si tratta di una corsia adiacente alla carreggiata e destinata unicamente alle soste dei veicoli per situazioni di urgenza e al transito dei mezzi di soccorso. Può accadere che un veicolo in movimento entri in collisione con un altro fermo sulla corsia d’emergenza; in questi casi può risultare arduo stabilire su chi ricada la responsabilità per l’avvenuto sinistro.

La responsabilità nei sinistri con veicolo fermo sulla corsia di emergenza

Istintivamente si potrebbe pensare che, se un veicolo fermo in sosta viene urtato da un’auto in movimento, la colpa ricada sul conducente del veicolo procedente. Tale è anche il caso in cui il soggetto vittima della collisione sia momentaneamente fermo su una corsia d’emergenza. In questa situazione, però, come rimarca una ordinanza della Corte di Cassazione (7579/2020) non viene escluso il concorso di colpa. Se, infatti, si verifica un incidente con un’auto ferma sulla corsia di emergenza senza reali necessità o incapace di provare l’effettiva portata del guasto o dell’impedimento, il conducente della vettura in sosta può vedersi attribuire il concorso di colpa, anche se non ha avuto alcun ruolo attivo nel sinistro.

Quali sono le situazioni di necessità e urgenza?

Appurato che la corsia di emergenza vada utilizzata solamente in casi eccezionali, andiamo a verificare, più nel dettaglio, quali sono le regole per poterla utilizzare. Innanzitutto, l’art. 176 del Codice della Strada specifica che non è possibile sostare su tale corsia per più di tre ore e che, una volta arrestato il mezzo, non è ammesso, per la sicurezza di sé e degli altri utenti della strada, effettuare manovre di retromarcia.

Tra le ragioni che consentono di sostare sulla corsia di emergenza, rientra l’ipotesi in cui il conducente o un passeggero venga colpito da un improvviso stato di malessere, incompatibile con la prosecuzione della marcia.

Un’ ultima ipotesi in cui è autorizzata la sosta di emergenza è il caso in cui l’autovettura abbia subito un guasto improvviso, al fine di contattare e attendere l’intervento del soccorso stradale.

Il “colpo di sonno” è considerato stato di necessità?

Ci si è chiesti se il colpo di sonno, ovvero un’improvvisa ed estrema stanchezza fisica, che può comportare un grave pericolo per il conducente e per gli altri utenti della strada, possa essere ricompreso negli stati di malessere.

Il quesito è se il semplice “colpo di sonno” sia sufficiente a giustificare una sosta sulla corsia di emergenza che, per definizione, è predisposta per urgenze non procrastinabili.

A questo interrogativo ha dato una risposta positiva la Corte di Cassazione (Cass. Pen. 19170/2012) la quale ha affermato che “Il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva […], bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica, anche transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”. 

Sanzioni in caso di inosservanza  delle regole sulla sosta sulla corsia d’emergenza

Se la corsia di emergenza non viene utilizzata per lo scopo per cui è preposta o senza rispettare le norme per il suo corretto utilizzo, il Codice della Strada, all’art. 176, fissa delle sanzioni per tutti coloro che violano tali norme. Più precisamente:

– per sosta di più di tre ore le sanzioni variano da € 370 fino a € 1.485 oltre alla decurtazione di dieci punti dalla patente e alla sospensione della stessa dai due a sei mesi;

– per la violazione delle norme in caso di guasto o avaria del veicolo la multa va da € 74 a € 296 oltre alla rimozione coatta del veicolo e la decurtazione di due punti dalla patente di guida;

– se un soggetto effettua manovre di retromarcia sulla corsia di emergenza è prevista una sanzione che varia da € 370 a € 1.485 oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa dai due ai sei mesi.

Leave a Reply