
Le ferie costituiscono un vero e proprio diritto per il lavoratore dipendente, tutelato persino dalla nostra Costituzione, all’articolo 36. Il lavoratore, nel corso dell’anno, ha diritto di usufruire di alcuni giorni di riposo, al fine di recuperare le energie psicofisiche e coltivare i rapporti sociali e familiari.
Le ferie vengono maturate nel corso dell’anno solare lavorativo e una parte delle stesse deve essere obbligatoriamente goduta dal lavoratore. La parte restante può, invece, essere monetizzata, vale a dire divenire oggetto di rinuncia in cambio di un’indennità. Questa parte viene definita indennità sostitutiva per ferie non godute.
DI COSA PARLIAMO
Il diritto irrinunciabile alle ferie
Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie all’anno. I contratti collettivi non possono prevedere meno giorni, ma possono concederne di più. Di queste 4 settimane, almeno due devono essere fruite, in modo ininterrotto, nell’anno di maturazione. Le ferie restanti possono essere usufruite anche successivamente, ma entro 18 mesi dal termine dell’anno in cui sono maturate.
Il diritto alle ferie viene definito dalla nostra Costituzione come irrinunciabile; il lavoratore non può, quindi, scegliere di non usufruirne per ottenere l’indennità sostitutiva.
Un’eccezione riguarda le ferie eccedenti il minimo legale di 4 settimane. In questo caso, il periodo che eccede le 4 settimane può essere monetizzato nell’indennità sostitutiva.
Quando si può ottenere l’indennità sostitutiva per ferie non godute?
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui il datore di lavoro deve versare l’indennità sostitutiva al lavoratore che non abbia fruito dei giorni di ferie. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di:
– mancata fruizione, da parte del lavoratore, dei giorni di ferie che eccedono le quattro settimane;
– pensionamento;
– licenziamento:
– contratto di lavoro che abbia un termine inferiore all’anno, per il quale vi è la possibilità di sostituire i giorni di ferie con l’indennità.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che il lavoratore dipendente ha diritto di ottenere l’indennità per ferie non godute anche nel caso in cui la rinuncia ai giorni di ferie non sia dipesa dalla sua volontà, bensì da una imposizione del datore di lavoro (Cass., Sez. Lavoro, n.15652/2018).
Un’ultima ipotesi riguarda il decesso del lavoratore che non sia riuscito a fruire di tutte le ferie maturate. L’indennità sostitutiva, in questo caso, sarà integralmente trasmissibile agli eredi.
In quanto si prescrive il diritto a richiedere l’indennità sostitutiva?
Si è a lungo discusso sul termine di prescrizione del diritto a richiedere l’indennità sostitutiva per ferie non godute, ovvero entro quando il lavoratore debba richiederla, per non perdere il relativo diritto. I crediti di lavoro, infatti, prescrivono in cinque anni e ci si è domandati se ciò valesse anche per l’indennità sostitutiva.
La Corte di Cassazione ha dato, recentemente, risposta negativa a questo interrogativo.
Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute si prescrive in dieci anni, considerata la sua natura prevalentemente risarcitoria, volta a ristorare il danno conseguente alla perdita del diritto a giorni di riposo da parte del lavoratore (Cass., sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020). Secondo la Corte, infatti, “… L’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva, ma risarcitoria e, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro”
Il datore di lavoro non ha sempre l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva
Sul datore di lavoro non grava sempre l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.
Qualora, infatti, riesca a dimostrare che il lavoratore dipendente, deliberatamente e con piena consapevolezza,non abbia voluto fruire delle ferie, nonostante sia stato messo nella condizione di poter esercitare questo suo diritto, non avrà diritto all’indennità.
L’obiettivo è quello di evitare che il lavoratore decida di non fruire delle ferie al fine di incrementare la propria retribuzione.
Si tratta di una prova abbastanza ardua da fornire per il datore di lavoro, in assenza di un rifiuto scritto del lavoratore di usufruire del periodo di ferie. È sempre bene, pertanto, che le comunicazioni inerenti alle ferie avvengano per iscritto.
Il datore di lavoro non mi concede le ferie. Che sanzioni rischia? Cosa posso fare?
Può capitare che il lavoratore non usufruisca delle quattro settimane di ferie previste per legge non per sua responsabilità, bensì a causa di un comportamento colpevole del datore di lavoro.
Questa circostanza fa scattare in capo al datore di lavoro sanzioni pecuniarie amministrative.
Il D. lgs 66/2003 (e successive modifiche) prevede, in caso di violazione dell’art 10 dello stesso decreto, che prescrive un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro.
Il lavoratore che non ha potuto usufruire delle ferie perché il datore di lavoro gliele ha negate ha sempre diritto a richiedere ed ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Inoltre, poiché il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito, il lavoratore ha diritto di agire in giudizio per richiedere, eventualmente, non solo il pagamento dell’indennità sostitutiva non pagata, ma anche una somma a titolo di risarcimento per danno biologico, qualora dimostri che la mancata fruizione del periodo di riposo obbligatorio abbia generato dei danni al suo benessere psicofisico.