COVID-19

Contagio da Covid-19 sul posto di lavoro: è infortunio?

By Maggio 12, 2020 Maggio 21st, 2020 No Comments
Il contagio da covid-19 sul posto di lavoro è infortunio

Dal 4 maggio 2020, data di inizio della Fase 2 dopo il periodo di sofferto lockdown, molte persone sono tornate alle loro consuete attività lavorative, utilizzando le dovute precauzioni per evitare il diffondersi del coronavirus. Il rischio di contagio, infatti, esiste ancora, soprattutto per alcune professioni, quali operatori sanitari, medici, cassieri di supermercati e similari, nelle quali il contatto con il pubblico (e quindi il rischio trasmissione Covid-19) è molto più elevato che in altri.

Per questo motivo, sin dalla dichiarazione di emergenza sanitaria, ci si è chiesti se, in caso di contagio da Covid-19 avvenuto sul posto di lavoro, ci si trovi in un’ipotesi di infortunio lavorativo, indennizzato dall’Inail.

Il contagio da coronavirus sul posto di lavoro nel Decreto Cura Italia

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto per la prima volta, all’art 42 comma 2, la possibilità di considerare i casi di contagio da coronavirus quali infortuni sul lavoro.

La norma citata, infatti, prevede che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico rediga il certificato di infortunio e lo invii all’INAIL, che assicurerà la relativa tutela all’infortunato. La norma precisa che le prestazioni dell’INAIL vengono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro.

Il contagio da coronavirus sul posto di lavoro nella Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020

Con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, L’INAIL, in attuazione del Decreto “Cura Italia” ha ritenuto di far rientrare l’infezione da Coronavirus in occasione di lavoro nell’alveo delle malattie infettive e parassitarie, le quali sono già considerate come veri e propri infortuni professionali a tutti gli effetti.

Cosa significa infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”?

Il Decreto Legge ha suscitato non poche perplessità su cosa dovesse intendersi con l’espressione “in occasione di lavoro”. Ci si è, innanzitutto, domandati se la tutela INAIL trovasse applicazione solo ed esclusivamente per i casi di contagio durante l’espletamento delle proprie mansioni lavorative, oppure anche durante attività collegate direttamente con l’attività lavorativa principale. L’INAIL ha definitivamente chiarito tali dubbi, specificando che la tutela si estende anche al contagio da coronavirus avvenuto durante lo svolgimento di “attività strumentali e accessorie a quella principale”.

Contagio da coronavirus durante il tragitto casa – lavoro

È stato ulteriormente precisato dall’INAIL che anche l’infezione da Covid-19 avvenuta durante il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa, è considerata infortunio sul lavoro in itinere. La ragione di tale scelta è scaturita dal fatto che molti lavoratori, utilizzando mezzi di trasporto pubblico (treni, metropolitane, autobus,…), spesso molto affollati, hanno una elevata probabilità di contagio proprio durante il percorso per recarsi sul posto di lavoro, anziché sul luogo di lavoro stesso.

Come si ottiene la tutela INAIL per Covid-19?

Se un lavoratore contrae il Covid-19, la prima e più importante cosa da fare è ottenere una certificazione da parte del medico, che attesti l’avvenuta contrazione del virus “in occasione di lavoro” da parte del soggetto. Lo specialista, poi, invia telematicamente l’ attestazione di infortunio all’INAIL, che si preoccuperà di assicurare l’infortunato. È importante che nella certificazione sia indicata la data di inizio (o probabile inizio) del contagio ed il periodo di astensione dal lavoro per quarantena o per inabilità conseguente all’infezione.

La procedura, assimilabile a quella prevista per ogni altro infortunio sul lavoro, è complicata dal fatto che non sempre vengono effettuati i tamponi, anche su soggetti sintomatici, rendendo difficile l’accertamento dell’avvenuto contagio.

Inoltre, non è semplice dimostrare che il Covid-19 sia stato contratto proprio sul posto di lavoro e non in occasione di altri contatti sociali (es. al supermercato, in posta).

La necessità di dimostrare l’avvenuto contagio “in occasione di lavoro” viene, tuttavia, meno per alcune categorie di lavoratori.

Presunzione semplice per alcune categorie di lavoratori “a rischio aggravato”

Per alcune categorie di lavoratori la circolare n. 13 del 13 aprile 2020 ha stabilito che l’origine professionale dell’entrata in contatto con il virus, è frutto di una presunzione semplice. Ciò significa che per alcune categorie professionali, l’eventuale infezione da Sars-Cov-2 si presume, fino a prova contraria, avvenuta “in occasione di lavoro”. Tale presunzione vale per gli operatori sanitari (medici, infermieri,…), i quali sono perennemente esposti a rischio contagio, e per quei soggetti (cassieri, addetti alle vendite, banconisti, ecc…) che si trovano, per la maggior parte della giornata lavorativa, a stretto contatto con il pubblico.

Il decesso del lavoratore per Coronavirus

Nei casi più gravi può accadere che il soggetto, dopo aver contratto il Coronavirus sul posto di lavoro, muoia in conseguenza dell’infezione. In tali casi, considerati in tutto e per tutto infortuni, i familiari superstiti possono ottenere un’indennità da parte dell’Inail. Tale rifusione si sostanzia in una rendita che viene erogata, in primis, al coniuge e ai figli e, in assenza di questi, ai genitori, fratelli e sorelle della vittima. I familiari del lavoratore hanno altresì diritto ad un’anticipazione una tantum della rendita Inail, oltre a poter chiedere il risarcimento del danno biologico e patrimoniale, affidandosi ad un avvocato.

La responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19

Con il “Decreto Cura Italia” e la successiva circolare Inail del 3 aprile 2020, il contagio da Covid-19 sul posto di lavoro viene considerato, a tutti gli effetti, quale infortunio sul lavoro. Da questa affermazione ne consegue la responsabilità, anche sul piano penale, del datore di lavoro per i reati di lesioni e omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche, qualora dovesse rilevarsi la mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il rischio di contagio.

Il 14 marzo, infatti, sindacati ed imprese hanno firmato, in accordo con il governo, un protocollo per tutelare i lavoratori dal possibile contagio da Covid-19, confluito nell’allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020.

Le principali misure da adottare sono:

controllo della temperatura all’ingresso del posto di lavoro e divieto d’accesso con temperatura corporea superiore a 37,5;

pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro, compresi tastiere, mouse e telefoni;

– uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute) se il lavoro impone una distanza interpersonale inferiore ad un metro.

L’adozione e il rispetto delle misure di sicurezza consente al datore di lavoro di evitare l’addebito di ogni responsabilità di tipo civile o penale.