
La morte di un proprio congiunto porta con sé, oltre alla tristezza e lo sconforto, tutta una serie di problemi inerenti alla successione. In particolare, con la successione ereditaria si subentra non solo nei crediti del del proprio caro defunto, bensì anche nei suoi debiti. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di mettere al riparo il proprio patrimonio da eventuali debitori del defunto.
DI COSA PARLIAMO
Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è disciplinata dal nostro Codice Civile, all’art. 490. Mediante tale istituto, il chiamato all’eredità, al momento dell’apertura della successione, manifesta la volontà di accettare l’eredità che gli spetta, ma, allo stesso tempo, di evitare che il proprio patrimonio venga confuso con quello del de cuius (con questo termine si identifica, dal punto di vista giuridico, il soggetto defunto).
Con il beneficio di inventario, quindi, si dà all’erede la possibilità di evitare di addossare su di sé i debiti che gravavano sul caro estinto, soprattutto nel caso in cui questi siano particolarmente ingenti, estinguendo gli stessi utilizzando unicamente il patrimonio del de cuius.
Questo istituto si distingue dalla rinuncia all’eredità, da preferirsi quando il patrimonio del defunto è costituito esclusivamente da debiti.
Come si richiede il beneficio d’inventario?
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario si sostanzia in una dichiarazione, che deve essere resa dalla persona interessata davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione verrà poi trascritta nell’apposito Registro delle Successioni. Successivamente, si dà inizio alla vera e propria compilazione dell’inventario, con la quale si risale alle attività e alle passività che facevano capo al de cuius, al fine di separarle dal patrimonio dell’erede e soddisfare così gli eventuali creditori unicamente con i beni e gli averi del defunto.
Entro quando dev’essere fatta l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?
La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dev’essere resa entro 10 anni dal momento dell’apertura della successione,. Se, tuttavia, l’erede si trova nel possesso dei beni ereditari, la situazione è più complessa e lo stesso ha soltanto tre mesi di tempo per poter manifestare la propria intenzione di accettare l’eredità con beneficio di inventario. In caso contrario, lo stesso sarà considerato erede puro e semplice e sarà chiamato a rispondere dei debiti ereditari con tutto il suo patrimonio.
L’accettazione con beneficio di inventario ha un costo?
Accettare un’eredità con beneficio di inventario non è privo di costi.
Innanzitutto, occorre scegliere se rivolgersi ad un notaio, versando, oltre alle imposte e alle spese, il suo onorario, o se effettuare tutta la procedura in Tribunale. In questo caso, i costi sono i seguenti:
- 2 marche da bollo da € 16,00;
- 2 marche da bollo da € 11,63;
- versamento di € 294,00 tramite F24 per la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari;
- contributo unificato da € 98,00 per la redazione dell’inventario;
- marca da bollo da € 27,00;
- imposta di successione in base all’ammontare dell’asse ereditario.
Nel caso in cui si decida di svolgere tutta la procedura in Tribunale, ci si può rivolgere ad un avvocato con esperienza in successioni per il deposito del ricorso per la redazione dell’inventario.
Casi in cui il beneficio di inventario è obbligatorio
Di norma, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è facoltativa, vale a dire che è il chiamato all’eredità a scegliere se avvalersene.
In alcuni casi rigorosamente stabiliti dalla legge, tuttavia, il soggetto non ha tale facoltà di scelta ed è obbligato ad optare per il beneficio di inventario. Ci riferiamo ai casi in cui il legislatore ha voluto tutelare dei soggetti che giuridicamente sono più deboli. Tali categorie giuridiche sono i minorenni, gli interdetti (soggetti legalmente incapaci d’agire), i minori emancipati e le associazioni non riconosciute. Per questi soggetti, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, benché obbligatoria, deve comunque essere posta in essere mediante un atto compiuto o autorizzato da un tutore, un curatore o dal giudice tutelare.
Si può decadere dal diritto al beneficio di inventario?
A questo interrogativo si deve rispondere affermativamente. L’art. 493 del Codice Civile, infatti, dichiara che un soggetto può, in determinati casi, decadere dal diritto al beneficio di inventario. Queste particolari situazioni sono:
- il chiamato all’eredità ha provveduto alla vendita di beni che facevano parte del patrimonio del de cuius senza autorizzazione alcuna;
- si sono rese dichiarazioni mendaci o omesse voci rilevanti in sede di compilazione dell’inventario
Conseguenze di una accettazione di eredità con beneficio di inventario tardiva
Come già evidenziato, la redazione dell’inventario dei beni del de cuius deve essere compiuta dal chiamato all’eredità nel termine di 3 mesi o 10 anni, decorrenti dal momento dell’apertura della successione, a seconda che si trovi, o meno, nel possesso dei beni ereditari. Ma cosa accade se l’inventario avviene tardivamente? Nel caso in cui l’interessato, entro il termine previsto dalla legge, abbia dato inizio alla procedura, senza concludere l’inventario, può ottenere dal Tribunale una proroga di altri tre mesi. Trascorso tale termine, però, se il chiamato all’eredità non ha portato a termine la procedura, egli diventerà, suo malgrado, un erede puro e semplice. Il chiamato, a questo punto, vedrà inesorabilmente confondere il suo patrimonio con quello del de cuius, e gli eventuali creditori potranno legittimamente soddisfarsi su di esso.